CODICE DEONTOLOGICO GUIDE SPELEOLOGICHE FVG Art. 1

La guida speleologica nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale che concorre al pieno sviluppo della persona umana; la guida speleologica riconosce perciò i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità ed è impegnata all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà personale e sociale in tutte le situazioni in cui l’esercizio della professione la conduca a trovarsi.

Art. 2
Il terreno di esercizio della guida speleologica comprende:

  1. a)  le aree interessate da fenomeni carsici e paracarsici sia epigei che ipogei;

  2. b)  Cavità artificiali di interesse storico, culturale ed economico;

  3. c)  b) luoghi, siano essi artificiali o naturali, destinati alla pratica o all’insegnamento della speleologia,

    speleosubacquea e torrentismo, comprese pareti naturali ed artificiali.

Art. 3

Le norme contenute nel presente codice si applicano alle guide speleologiche, aspiranti guide speleologiche nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con terzi (di seguito definite solo guide speleologiche). Per l’iscrizione all'albo è richiesta l’abilitazione alla professione di guida speleologica o aspirante guida speleologica rilasciata dalla Regione FVG o comunque da ente riconosciuto con legge nazionale o regionale, a tale scopo ed una condotta irreprensibile. Non può essere svolta la professione, anche in modo stagionale o non esclusivo, senza l’iscrizione all’albo.

Art. 4

Nell'esercizio di attività professionale all'estero che siano consentite dalle disposizioni in vigore, la guida speleologica italiana è soggetta alle norme deontologiche interne, oltre che alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività, se ciò sia previsto a condizione di reciprocità. Parimenti, la guida speleologica straniera che eserciti in Italia, è soggetta alle norme deontologiche italiane.

Art. 5

La guida speleologica deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 6

Il numero dei clienti che la guida speleologica prende sotto la propria cura non deve superare la propria possibilità di sorveglianza e la capacità di garantirne la massima sicurezza.
Il numero dei clienti deve altresì essere adeguato alle difficoltà affrontate nell’escursione,
ovvero secondo le indicazioni specifiche date dal collegio.

Art. 7

La guida speleologica può accettare solamente incarichi per cui abbia le necessarie competenze professionali (ed eventuali specializzazioni riconosciute dal collegio FVG) ed ha il dovere di rifiutarli quando non ne sia in possesso.

Art. 8

La guida speleologica, deve curare di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e mantenerle conformi alle migliori tecniche e didattiche.

Art. 9

Durante l'esercizio della professione la guida speleologica espone il segno distintivo della sua qualifica professionale.

 

Art. 10

La guida speleologica ha l’obbligo di informare preventivamente ed in modo chiaro il cliente circa l’onorario e anche sui contenuti tecnici dell’uscita e i rischi che l’attività comporta; deve informarsi sulle esperienze del cliente e sulle sue condizioni psicofisiche. Nel caso in cui l’incarico non sia portato a termine per cause di forza maggiore o per ragioni imputabili al cliente, la guida speleologica ha diritto di essere retribuita in proporzione al lavoro svolto.

Art. 11

Il comportamento della guida speleologica deve essere rispettoso dei principi della dignità personale anche al di fuori dell'esercizio dell’attività professionale e deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale dell’ordine territoriale e nazionale cui appartiene.

Art. 12

Il rapporto che si instaura tra la guida speleologica ed il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento dai fondamentali principi di stima e fiducia reciproche, lealtà, chiarezza, correttezza.

Art. 13

La guida speleologica deve ispirare la propria attività alle massime diligenza, prudenza e perizia richieste per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del cliente.

Art. 14

La guida speleologica è tenuta a portare con sé nell’esercizio della professione il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso ed il materiale tecnologico per richiedere aiuto, nei limiti consentiti dalla miglior tecnica applicabile al momento. La guida speleologica è tenuta ad intervenire in caso di infortunio, senza pregiudizio per i clienti; in caso di incidente la guida speleologica deve informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino, deve prestare assistenza alle vittime dell’incidente nella misura massima a lui possibile, senza pregiudizio per i propri clienti.

Art. 15

Costituisce illecito disciplinare grave l’inadempimento od inesatto adempimento delle prestazioni inerenti l'incarico assunto quando ciò sia dipeso da colpa grave o dolo della guida speleologica.

Rapporti con il collegio Art. 16

Ferme le prerogative di libertà intellettuale ed esercizio della professione, la guida speleologica osserva le prescrizioni legittimamente impartite dagli organi competenti del Collegio Guide Speleologiche FVG nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, al fine di consentire l'uniformità di comportamento e condotte nel territorio nazionale.

Art. 17

La guida speleologica è, se richiesta e compatibilmente con i propri impegni, tenuta a collaborare con il Collegio d’appartenenza e con i collegi guide speleologiche riconosciuti dalla legge.

Art. 18

È dovere di ogni guida speleologica regolarmente iscritta all'albo partecipare alle votazioni per il rinnovo

delle cariche del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo. La guida speleologica è tenuta al

pagamento delle quote d’iscrizione. Il mancato pagamento di tale quota costituisce illecito disciplinare,

sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per l’anno in corso, ed in caso di recidiva

occorsa per almeno tre annualità consecutive può essere proposta l’estromissione dal Collegio Guide

Speleologiche FVG.

La sanzione sospensiva toglie il diritto di voto per le cariche del Collegio.

 

Art. 19

I componenti degli organi del Collegio Guide speleologiche FVG devono adempiere al loro ufficio con obiettività, imparzialità e spirito di servizio favorendo il rispetto dello spirito di colleganza fra gli iscritti.

Art. 20

È fatto obbligo a tutti gli iscritti del Collegio Guide Speleologiche FVG collaborare, dove richiesto e compatibilmente con i propri impegni, alle iniziative di sviluppo e crescita del Collegio stesso.
È sanzionabile nelle forme previste dal presente regolamento qualunque azione volta a screditare od ostacolare, in modo non conforme alle comuni regole di corretta concorrenza, la crescita del Collegio o di colleghi Guide Speleologiche, di qualunque forma e modo.
Si ritiene che violare tale articolo comporti sicura sanzione grave.

Rapporti con i colleghi

Art. 21

La guida speleologica deve mantenere in ogni circostanza nei confronti dei colleghi un atteggiamento di schietta cordialità e lealtà al fine di conservare ed accrescere il prestigio dell'intero ordine.

Art. 22

La guida speleologica osserva i principi della libertà e lealtà della concorrenza.

Art. 23

È fatto divieto ad ogni guida speleologica di utilizzare forme di pubblicità ingannevole, lesiva dei diritti altrui o di concorrenza sleale.

Art. 24

È fatto divieto alla guida speleologica di opporsi alla scelta del cliente di avvalersi contemporaneamente delle attività di più guide.

Art. 25

La guida speleologica non deve porre in essere, né concorrere, né essere connivente con condotte d’esercizio abusivo della professione.

Art. 26

La guida speleologica non può fare uso di titoli professionali, anche di specializzazione, che non abbia conseguito c/o il Collegio Guide Speleologiche FVG od ente da esso riconosciuto; la guida speleologica che eserciti l’attività in forma associata deve curare che tutti gli associati dispongano del necessario titolo professionale ed esibiscano solo i titoli di cui siano effettivamente titolati.

Art. 27

La guida speleologica deve adempiere ai doveri di formazione richiesti dall’ordinamento di appartenenza. In caso di inadempienza si può incorrere in sanzioni disciplinari.

Art. 28

Salvi gli atti indifferibili, la guida speleologica che intenda procedere legalmente a carico di un collega per fatti inerenti l'esercizio della professione ha il dovere di informare previamente i Collegi di appartenenza perché sia tentata una composizione amichevole attraverso la mediazione dei presidenti dei Collegi.

Art. 29

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della guida speleologica, i titoli posseduti attinenti alla professione, la forma individuale od associata d’esercizio della professione, i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o

 

denigratoria. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare. Art. 30

La guida speleologica è tenuta a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Collegi d’appartenenza, idonea assicurazione della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di quanto disposto dal presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Norme di procedura.

Art. 31

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli regionali di disciplina, istituiti a norma dell’art. 8, comma , del d.p.r. nr. 137 del 2012.

2. Il consiglio regionale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, secondo il regolamento approvato dal Collegio Guide Speleologiche FVG. Il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale è pari 5 guide, in regola con i requisiti per professare nell’anno corrente, di cui 3 del direttivo e 2 guide non aventi cariche specifiche interne al Collegio.

3. Non possono far parte del consiglio regionale di disciplina Guide Speleologiche non in regola con i requisiti minimi per l’esercizio della professione nell’anno.
In caso l’imputato di illecito sia un membro del consiglio regionale di disciplina, questi dovrà essere sostituito da un’altra guida aventi caratteristiche per poter svolgere la funzione.
Non può far parte del consiglio regionale di disciplina chi ha pendenze sanzionatorie attive a proprio carico.

4. Esposti o denunzie aventi contenuto disciplinare debbono essere presentate al consiglio direttivo del Collegio d’appartenenza della persona incolpata ed al Collegio di appartenenza. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio direttivo, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio direttivo deve darne notizia all'iscritto invitandolo a presentare proprie istanze entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio regionale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal consiglio direttivo del Collegio Guide Speleologiche FVG, sentiti i consigli direttivi dei Collegi regionali coinvolti.

Art. 32.

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli regionali di disciplina.

2. È competente il consiglio regionale di disciplina del collegio regionale cui è iscritta la guida speleologica, ovvero ed alternativamente, del collegio regionale nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. Nel caso di concorso di consigli regionali di disciplina egualmente competenti verrà utilizzato come giudice imparziale il Presidente di un collegio terzo alla questione.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è in ogni caso acquisita, qualunque ne sia la fonte. È sempre iscritta, anche d’ufficio, notizia di illecito disciplinare quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;
b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di un giudizio penale.

Art. 33

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

 

1. avvertimento,
2. censura,
3. sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, 4. radiazione.

Art. 34

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e da eventuali cariche sociali, e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi e quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

Art. 35

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale che abbia ad oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

Art. 36
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal consiglio regionale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio regionale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se in composizione differente dall’attuale consiglio.

Art. 37
1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di 5 anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato, il termine prescrizionale per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 36, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

 

3. Il termine di prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito oppure dalla notifica della decisione del consiglio regionale. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 38

A partire dal giorno dell’invio degli atti al consiglio regionale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo fino alla fine del procedimento.

Art. 39

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 31, comma 4, il presidente del consiglio regionale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità di procedura.

2. Qualora il consiglio regionale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare secondo predefiniti criteri di turnazione dipendenti dalla data di iscrizione della notizia dell’illecito nel registro di cui al comma 1, e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un collegio regionale diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio regionale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. La commissione designata delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione é comunicato al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale la guida é iscritta, all'interessato e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 40
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio regionale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne da' comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
1.) il capo d'incolpazione con l'enunciazione

1.1) generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
1.2) addebito espresso in forma chiara e precisa con l’enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
1.3) data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione.

2) L'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, personalmente o con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio é fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed é indicata nella comunicazione;

3) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora per il contenuto delle difese non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio regionale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

4) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o PEC almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

 

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'addebito con l’enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio regionale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

e) l'elenco dei testimoni che il consiglio regionale di disciplina intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

5) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio regionale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

6) nel dibattimento il consiglio regionale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio o su istanza di parte all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

7) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

8) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e da' la parola all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni;

9) assunte le conclusioni, il consiglio regionale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

10) é data immediata lettura del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

11) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento é notificata con lettera raccomandata a.r. o PEC all'incolpato, al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale l'incolpato è iscritto, al ministero vigilante. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

Art. 41

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere deliberata dal consiglio regionale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice

 

penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio regionale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio regionale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti al Direttivo del Collegio Guide Speleologiche FVG di disciplina nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio regionale di disciplina da' immediata notizia del provvedimento al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale é iscritta la guida affinché vi dia esecuzione.

Art. 42

1. Avverso le decisioni del consiglio regionale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della decisione avanti il Direttivo del Collegio Guide Speleologiche FVG da parte dell'incolpato.

2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 43
1. La decisione emessa dal consiglio regionale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del consiglio regionale di disciplina o dal giorno successivo alla notifica della decisione all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio direttivo del collegio regionale al cui albo è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio direttivo, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio regionale di disciplina e gli invia, a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. La guida radiata non può chiedere di essere nuovamente iscritta al collegio\albo come da Art. 34 comma 4 del presente codice.

Norma di chiusura

Art. 44

Tutto ciò che nel presente codice é previsto per le guide speleologicheFVG deve ritenersi applicabile agli aspiranti guide speleologiche FVG.